Il Goju-ryu Karate-Do
Nasce per estrema difesa, se
praticato in modo costante e reale (non funziona con attività sportiva o
pseudo tradizionale), assume una efficacia davvero unica.
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Il Cati-Swat
Sistema di difesa personale
nato per esigenza nel corpo di Polizia Brasiliana e diffuso subito
dopo anche nella Polizia dei corpi speciali degli Stati Uniti.
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M.G.A.
Sistema di difesa personale
con struttura didattica di base (adatto a tutti) e avanzato (per varie
esigenze).
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CORSI SVOLTI IN:
» UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE, P.za Bernini 12 TORINO
» Istituto Darwin , via Giovanni XXIII 21 Rivoli
(TO)
» Liceo Artistico Passoni, via della Rocca 7
Torino
» Istituto Maria Mazzarello via Cumiana 2
Torino
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CORSI ATTUALI:
» Dojo "Gojukan" c/o nuovo Steps di via
Palma di Cesnola 38 Torino
» Dojo "Gojukan" P.za Santa Giulia 7L Torino
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Domande&Risposte
Che cos'è la Difesa personale ?
E' una
disciplina sviluppata dall'uomo per la difesa di se stessi, disciplina come
filosofia di vita.
Cosa si apprende ?
Un insieme di movimenti e
tecniche prestabilite che sviluppano le leggi fisiche naturali dell'uomo,
trasformandoli in mezzo di difesa.
L'Autodifesa si può considerare come uno sport ?
No, e un mezzo per migliorare le qualità psico-motorie dell'individuo e nasce
come arte per difendere se stessi .
Quanto tempo ci vuole per imparare ?
Non
esiste un tempo preciso dipende dalla determinazione e della predisposizione
verso l'arte dimostrata dal singolo individuo.
È considerata come arma impropria ?
Nessuna
disciplina di autodifesa è e deve essere considerata un'arma impropria,
l'insegnamento porta alla maggiore conoscenza del proprio corpo attraverso lo
sviluppo delle tecniche, seguendo le leggi della natura umana.
Cosa sviluppa la Difesa-Personale nella persona ?
La coordinazione motoria, la disciplina, il rispetto verso il tuo compagno, la
socializzazione.
Quali sono gli elementi più difficili da imparare ?
La difficoltà di una tecnica è soggettiva. Come nella vita, dove ognuno di noi
ha i propri limiti, anche nella difesa-personale ognuno di noi ha difficoltà
diverse dipendenti da molteplici fattori: attitudine, fisico ecc. I traguardi si
ottengono riuscendo dove non eravamo riusciti prima.
Legalmente, quali articoli regolano la legittima
difesa?
Dagli articoli 52 e 55 del c.p.
Quali sono gli obiettivi principali
dell'auto-difesa?
Raggiungere un perfetto autocontrollo e, attraverso la
corretta pratica delle tecniche, evitare di provocare lesioni.
Definizione di
"Difesa personale"
Non occorre solo saper dare calci e pugni o essere in grado di liberarsi da una
presa per uscire incolumi da un'aggressione, occorre valutare anche gli aspetti
psicologici di noi stessi su come reagiremmo realmente ed il contesto dove
avviene l'aggressione. Troppo spesso infatti si insegna come applicare colpi
specifici ma all'atto pratico la vittima si blocca in quanto non ha mai vissuto
quella situazione.
Possiamo schematizzare varie tipologie di aggressione differenziando tra quelle
a scopo sessuale e quelle a scopo di scippo e rapina. Le prime vengono espletate
da parte di persone senza scrupoli che spesso trovano eccitante la paura della
vittima, le seconde sono di solito più rapide e chi le compie bada alla sostanza
del furto da compiere , senza andare oltre. Ne consegue che le aggressioni a
sfondo sessuale siano pertanto le più pericolose.
Difesa personale
per la donna
Una donna deve imparare innanzitutto ad evitare situazioni a rischio o che
possono diventarlo. Fare attenzione a camminare in zone isolate, non dare
confidenze ad estranei, essere vigili quando si rincasa. Il portone o il
cancello è spesso il luogo dove chi ci ha seguite decide di mettere in pratica
il suo piano. Ma a volte una violenza può avvenire anche da un collega di
lavoro, una persona che crediamo amica, un parente, qualcuno che lavora in un
posto che ci troviamo a frequentare anche casualmente (stazione di servizio,
lido balneare, garage ecc.), o addirittura nell'ambiente domestico, ad opera di
mariti o fidanzati violenti.
Per questo una donna non sempre può evitare tutto e necessita di conoscere gli
strumenti per potersi salvare la vita in caso in cui tutto ciò che ha osservato
non è bastato ad evitarle un'aggressione.
I corsi non hanno lo scopo di trasformare una casalinga o una studentessa in una
super donna. Le tecniche descritte hanno molte variabili e non assicurano il
successo al 100% ma permettono a molte donne di evitare di avere la peggio in
caso di aggressione.
Il pericolo maggiore è essere prese di spalle. Molte aggressioni avvengono così
afferrando la vittima al bacino e tenendole una mano sulla bocca per non farla
urlare. Il primo consiglio è evitare il panico. Reagire indiscriminatamente
dimenandoci fa solo innervosire l'aggressore. Mostrate calma cercando di capire
se vuole trascinarvi, in ogni modo per usarvi violenza dovrà esservi davanti
quindi dovrà cambiare posizione. Cosa fare?
1) Reagire in quella posizione 2) Aspettare che si sposti
Quando una persona ci cinge da dietro possiamo reagire in 3 semplici passi:
1) Dare un "pestone" sul piede dell'aggressore con tutta la nostra forza (un
tacco affondato nel centro del piede da un dolore molto acuto)
2) Dare una testata all'indietro (il setto nasale è un altro punto molto
delicato)
3) Piegarci ed afferrare una gamba dell'aggressore e tirarla verso di noi
facendolo cascare a terra alle nostre spalle.
Se l'aggressore lo abbiamo di fronte dobbiamo differenziare tra due
situazioni:
1) A media distanza 2) A corta distanza
Nel primo caso dobbiamo far si che non si avvicini, come? 1) calciare
all'indirizzo dei genitali (i genitali sono il punto debole per eccellenza, un
colpo ben assestato mette fuori combattimento per molti minuti) 2) colpirlo al
volto con la borsa se l'avete, o con un ombrello evitate nel modo più
assoluto di avvicinarvi o dare calci al busto, potrebbe afferrarvi una gamba
e farvi cadere a terra 3) nel caso vi afferri per un braccio e vi tiri verso di
lui non desistete ma fatevi tirare sfruttando questa forza per colpirlo con un
violento calcio ai genitali (primo principio dell'autodifesa, sfruttare a
proprio vantaggio la forza dell'avversario).
Nel secondo caso (a corta distanza) dobbiamo essere maggiormente prudenti ciò
vuol dire che abbiamo le sue mani addosso (pericolo di strangolamento o di
essere sbattute con la testa contro una parete). In questa situazione dobbiamo
evitare di scatenare reazioni che facciano innervosire l'aggressore.
1) Se ci blocca per le mani cerchiamo di afferrarlo per i mignoli e giriamoli al
contrario, contemporaneamente diamo una testata con la fronte sul naso
dell'aggressore, quindi sferrate una ginocchiata ai genitali. Queste tre
tecniche dovrebbero essere sufficienti a fargli mollare la presa.
2) Altra possibilità è quella di mettergli le dita negli occhi quindi eseguire
la stessa ginocchiata come accennato
Spesso si legge di utilizzare oggetti come chiavi da portare nel palmo della
mano, ottima cosa, ma va fatta a priori. Non sarebbe saggio metterci a rovistare
nella borsetta mentre abbiamo qualcuno addosso che vuole violentarci.
Il caso più difficile è se l'aggressore ci tira a terra con se. In questo caso
nel 90% dei casi la vittima viene costretta sotto la presa al collo
dell'aggressore, situazione di grande pericolo. Cosa possiamo fare?
1) Se siamo in una zona movimentata, possiamo cercare di urlare nella speranza
di attrarre l'attenzione di qualcuno, ma le urla potrebbero anche innervosire
l'aggressore che potrebbe stringere ulteriormente. In questa situazione dovremmo
innanzitutto inventarci qualcosa del tipo che siamo affette da una malattia
trasmissibile sessualmente (portatori di epatite B o sieropositive all'Hiv)
questo spaventerà sicuramente l'aggressore che come minimo tentennerà al pensare
di contrarre una simile malattia.
Tecniche a terra:
1) Colpire ripetutamente l'aggressore con il pugno chiuso all'indirizzo del
"pomo di adamo". Questo è un punto molto delicato che se opportunamente colpito
provoca anche un senso di vomito. 2) Nell'attimo di disattenzione sferrate
un'altro pungo allo sterno (altro punto delicato)
3) Cerchiamo di squilibrare l'aggressore spingendolo con forza alla nostra
sinistra e con grande rapidità seguirlo nel movimento dando una ginocchiata ai
genitali (sarete di fianco a lui nel ruotare)
queste tre tecniche se eseguite con rapidità e senza tentennamenti possono
permettervi di liberarvi da questa presa.
In caso di scippo, furto o rapina vi consiglio di valutare sempre due cose:
1) Se l'aggressore è armato 2) Se è
disarmato
In caso di arma da fuoco o da taglio è sempre evitabile una reazione. Si tratta
spesso di persone che lo fanno di mestiere e non vale la pena rischiare la pelle
per un telefonino o per un gioiello o del danaro. Solo persone veramente esperte
possono reagire in questi casi, ma una reazione verso una persona armata può
costarvi la vita, basta leggere le cronache.
In caso sia disarmato potete accennare ad una reazione ricordando delle tecniche
già descritte. Casi molto comuni sono il tentativo di sottrazione della borsa da
dietro alla vittima. Spesso il ladro si appoggia ad un complice che lo aspetta a
bordo di un motociclo. L'aggressore segue la vittima e tenta di sottrargli la
borsa nel momento che ritiene migliore. Evitate quindi tutti i luoghi e le
situazioni già accennate. In caso che ciò avvenga il ladro sarà molto
probabilmente al vostro fianco, potete reagire sferrando una gomitata
all'indirizzo del naso. Altra alternativa è girarvi di scatto e colpirlo con una
ginocchiata allo stomaco quindi spingerlo a terra.
In tutti i casi descritti occorre al termine delle tecniche applicate, darsi
subito alla fuga per evitare possibili reazioni dell'aggressore che sicuramente
non gradirà ciò che gli avete fatto.
È opportuno ricordare che le tecniche descritte non sono una formula magica da
utilizzare in caso di aggressione. Esse vanno provate in palestra con l'aiuto di
un istruttore preparato, con le opportune protezioni e su un "tatami
regolamentare" al fine di evitare che cadendo possiate subire dei danni. Le
tecniche descritte possono essere d'aiuto in casi estremi ma vi invito a
rivolgervi ad una palestra qualificata dove approfondire l'argomento se lo
ritenete utile per la tutela della vostra persona. Esistono una moltitudine di
tecniche altrettanto efficaci per reagire, cosa fondamentale è esercitarsi per
acquistare plasticità e scioltezza nei movimenti. Dare un pugno, un calcio o una
ginocchiata non è poi così facile se non l'abbiamo mai fatto. Saper cadere a
terra se non c'è una superficie morbida è fondamentale per evitarci distorsioni,
traumi o fratture.
Imparare a difendervi non è un passatempo ne tanto meno una cosa da prendere
sotto gamba. Una reazione stentata ed eseguita male può fare più danni che se
non l'aveste fatta. Occorrono alcuni mesi di prove per definirsi preparati,
leggere articoli, riviste e quanto altro può aiutarci a capire di più su questa
materia, è inutile, resta comunque teoria. Affrontare realmente una persona è
cosa diversa.
ARTICOLI SULLA DIFESA PERSONALE
Art. 52 C. P. - Legittima difesa. Non è punibile chi ha commeso il fatto
per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o
altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionata all'offesa.
Art. 53 C. P. -
Uso
legittimo delle armi. La Legge determina gli
altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di
coazione fisica.
Art. 54 C. P. -
Stato di necessità. Non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato
dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona
minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55 C. P. -
Eccesso colposo. Quando, nel commettere alcuno
dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i
limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 62 C. P. -
Circostanze attenuanti comuni. Attenuano il
reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti
speciali, le circostanze seguenti: 1) L'aver agito per motivi di particolare
valore morale o sociale; 2) L'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto
altrui ingiusto; (...).
VIOLENZA
Art. 519 C. P. - Della violenza carnale. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è
punito con la reclusione da tre a dieci anni (...).
Art. 521 C. P. -Atti di libidine violenti. Chiunque, usando dei mezzi o
valendosi delle condizioni indicate (...), commette su taluni atti di libidine
dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite (...). Alle stesse pene
soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...),
costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla
persona del colpevole o su altri.
Art. 581 C. P. - Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non
deriva una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 350,00€. Tale
disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.
Art. 582 C. P. - Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni. (...).
Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale. (Introdotto dal 6 marzo 1996, dal
combinato disposto dagli Art. 2 e 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante l'abuso di autorità, costringe
taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni;
2) Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti
sessuali; a) Abusando delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto; b) Traendo in inganno la persona offesa per
essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi.
Art. 609 octies bis C. P. - Violenza sessuale di gruppo.
(Introdotto dal
6 marzo 1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 9, L. 15 febbraio 1996,
n.66).
1) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più
persone riunite, ad atti atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.
2) Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
3) La pena è diminuita se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste
all'articolo 609 ter.
4) La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì
diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando corrono le
condizioni stabilita dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma
dell'articolo 112.
Art. 610 C. P. - Violenza privata. Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la
reclusione fino a quattro anni (...).
Art. 612 C. P. - Minaccia.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è
punito, con la querela della parte offesa, con la multa fino a lire 100.000. Se
la minaccia è grave (...) la pena è la reclusione fino ad un anno e si procede
d'ufficio.
ARMI
Art. 585 C. P. - Circostanze aggravanti.
(...) Agli effetti della legge
penale per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa della
persona; 2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono
assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 4 T.U.L.P.S. - Porto d'armi od oggetti atti a offendere
(L. 18
aprile 1975 n.110).
(...) Non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle sue
appartenenze, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come
arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo
e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda
da € 55,00 a € 220,00. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli
oggetti atti ad offendere,può essere irrogata la sola pena dell'ammenda (...).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri
oggetti atti ad offendere (...). Non sono considerate armi ai fini delle
disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, di cartelli, di
striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né altri oggetti
simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.
PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE
Natura del servizio:
La Prefettura autorizza il porto di pistola per difesa personale tramite il
rilascio di un libretto, avente validità di 5 anni e di una licenza da rinnovare
annualmente. La richiesta deve essere presentata al proprio Commissariato della
Polizia di Stato (o al Comando Stazione Carabinieri quando non vi sia l'Ufficio
di Polizia) o direttamente in Prefettura.
Requisiti: Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva
necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto
18.6.1931 n. 773).
Documentazione occorrente per il primo rilascio di Porto di pistola:
• Domanda motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella
quale il richiedente ha la propria residenza;
• certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo;
• certificato medico in bollo di idoneita' psico-fisica ai sensi del D.M.
14.9.1994;
• certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale o copia del congedo militare;
• due fotografie di cui una autenticata;
• ogni idonea documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di
circolare armato;
Documentazione occorrente per il rinnovo della licenza annuale di porto di
pistola:
• Domanda motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella
quale il richiedente ha la propria residenza;
• certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo;
• certificato medico in bollo idoneità psico-fisica ai sensi del D.M. 14.9.1994
• ogni idonea documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di
circolare armato;
• autocertificazione antimafia in bollo ai sensi del D.L. 8.8.1994 n. 490(da
farsi in Comune o in Prefettura)
• certificato del casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti
rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondariato rientra il Comune di Residenza dell'interessato;
• certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso la Pretura
nella cui giurisdizione territoriale rientra il Comune di residenza
dell'interessato
Documentazione occorrente per il rinnovo di libretto quinquennale di porto di
pistola:
domanda in bollo indirizzata alla Prefettura della Provincia nel quale il
richiedente ha la propria residenza;
attestazione del versamento di € 2,00 sul c\c n. 4572 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato;
n. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.
Ulteriori precisazioni:
per i richiedenti in servizio presso le Forze di Polizie o altre Forze Armate
dello Stato, sono esentati dall'obbligo di esibire il certificato di idoneita'
al maneggio delle armi e le certificazioni giudiziali.
Normative:
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773
artt. 11, 42 e 43),
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico ( Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 art.
61 e seguenti
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